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Legge 25/11/1962 n. 1684

Art. 23 - Modalità esecutive per le riparazioni degli edifici intelaiati. Le membrature degli edifici intelaiati che presentino lesioni tali da renderle inutilizzabili, debbono essere demolite e ricostruite unitamente alle altre membrature ad esse connesse nella stessa funzione portante.

Art. 24 - Edifici di speciale importanza artistica. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o

artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni stabilite dalle leggi 1° giugno 1939 n. 1089, e 29 giugno 1939 n. 1497. Capo IV Vigilanza sulle costruzioni

Art. 25 - Denunzia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti. Nelle località sismiche di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge, chiunque intende procedere a nuove costruzioni, riparazioni e ricostruzioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'Ufficio del genio civile competente, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un professionista autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso. Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica e dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione. La relazione tecnica, salvo che non si tratti di edifici speciali, deve dar anche conto della natura geomorfologica del terreno ed essere accompagnata da necessari profili stratigrafici. Deve, inoltre, contenere i disegni dei particolari esecutivi delle strutture in cemento armato con le posizioni dei ferri. All'Ufficio del genio civile compete la verifica della corrispondenza del progetto alle presenti norme, ed in particolare:

1) il controllo della idoneità del terreno edificatorio e la larghezza delle ban chine dei ritiri e dei ripiani previsti dall'art. 5;

2) l'ammissibilità delle altezze degli edifici, delle larghezze stradali e degli intervalli d'isolamento, di cui all'art. 17, sentita la Sezione urbanistica del Provveditorato;

3) l'ammissibilità della sopraelevazione prevista all'art. 19. All'Ufficio del genio civile compete, inoltre, la determinazione dei criteri da seguire nelle riparazioni di cui all'art. 22, nonchè dei criteri con i quali devono essere realizzati i sostegni di cui al penultimo comma della lettera I) dell'art. 13. Compete al Consiglio superiore dei lavori pubblici l'esame dei progetti che comportino concessioni delle deroghe previste all'art. 16. L'Ufficio del genio civile completerà l'esame dei progetti presentatigli entro il termine di 60 giorni.

Art. 26 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori. Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio del genio civile competente. L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al Comune per i provvedimenti di sua competenza. I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle norme vigenti.

Art. 27 - Registro delle denunzie dei lavori. In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui all'articolo precedente. Il registro dev'essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari dell'Ufficio del genio civile ed agli altri ufficiali ed agenti indicati nell'ultimo comma dell'art. 38. Titolo III Repressione delle violazioni

Art. 28 - Sanzioni. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nella presente legge o alle prescrizioni tecniche impartite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in base al penultimo comma dell'art. 2, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 2.000.000. .

Art. 29 - Accertamento delle violazioni. Gli ufficiali ed agenti indicati nell'art. 38, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'Ufficio del genio civile competente. L'ingegnere capo di detto Ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.

Art. 30 - Sospensione dei lavori. L'ingegnere capo del Genio civile, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonchè al direttore o appaltatore od ese cutore delle opere, la sospensione dei lavori. Copia del decreto è comunicata al sindaco ed al Prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione. Il Prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo del Genio civile, è tenuto ad assicurare l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

Art. 31 - Procedimento. Se, nel corso del procedimento penale, il pretore ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato. Dev'essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, il quale può delegare un funzionario dipendente. Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti delle stesse costruite in difformità alle norme della presente legge ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse fissando il relativo termine.

Art. 32 - Esecuzione d'ufficio. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'Ufficio del genio civile provvede, se del caso, con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

Art. 33 - Competenza del provveditore alle opere pubbliche. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, l'ordine di demolizione o le prescrizioni di cui all'art. 31, terzo comma, sono dati con provvedimento definitivo dal provveditore regionale alle opere pubbliche sentito il Comitato tecnico amministrativo. Titolo III Repressione delle violazioni.

Art. 34 - Comunicazione del provvedimento al Genio civile. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente Ufficio del genio civile entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è divenuto esecutivo.

Art. 35 - Modalità per le esecuzioni di ufficio. Per gli adempimenti demandati al Genio civile a norma dell'art. 32 è iscritta annualmente, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di lire 30.000.000. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per la esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal Genio civile e resa esecutiva dal Prefetto. La riscossione delle somme dovute dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, è fatta coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette. Il versamento delle somme stesse sarà fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 36 - Provvedimenti sostitutivi del Prefetto. Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il Prefetto può per le modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'art. 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, sui lavori pubblici e può invitare l'Ufficio del genio civile a disporre la sospensione dei lavori nel modo stabilito dall'art. 30 della presente legge. In tal caso, il Prefetto fa rapporto al pretore per il procedimento penale in ordine alle violazioni accertate. Repressione delle violazioni.

Art. 37 - Utilizzazione di edifici. Il rilascio da parte del Prefetto della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei Comuni è condizionata alla esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'Ufficio del genio civile che attesta la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme per l'edilizia antisismica.

Art. 38 - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche. Nelle località sismiche di cui all'art. 2, secondo e quarto comma, della presente legge, gli ufficiali di polizia giudiziaria, i funzionari del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici erariali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali e, in generale, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio del genio civile a norma dell'art. 26. I funzionari del Genio civile debbono altresì accertare se le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni procedano in conformità delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi da Comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi. Titolo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 39 - Costruzioni in corso. Per le costruzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il proprietario deve provvedere a denunciarle all'Ufficio del genio civile competente entro 30 giorni dalla suddetta data. L'Ufficio del genio civile, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, accertata la regolarità tecnica dell'opera eseguita o lo stato dei lavori in conformità delle disposizioni di cui alla presente legge, rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del Comune. Nel certificato l'Ufficio del genio civile dichiara che l'opera in corso di esecuzione è conforme alle disposizioni di cui alla presente legge. In caso contrario prescrive le modifiche o varianti da apportare all'opera medesima. La violazione dell'obbligo della denuncia di cui al primo comma o l'inosservanza alle prescrizioni dell'Ufficio del genio civile di cui al terzo comma, sono punite con l'ammenda da lire 60.000 a lire 600.000.

Art. 40 - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato. L'inosservanza delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 31. Il termine stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947 n. 940, per l'ultimazione dei lavori decorre dalla data nella quale l'Ufficio del genio civile notifica agli interessati l'approvazione dei nuovi progetti o dei nuovi calcoli. Per i fabbricati per i quali i lavori siano ancora da iniziare gli interessati devono richiedere, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio del genio civile un certificato di conformità del progetto alle norme della presente legge. L'Ufficio del genio civile provvede ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo pre- cedente. Il limite massimo del sussidio statale per le ricostruzioni o nuove costruzioni iniziate o da iniziare, concesso o da concedere ai sensi della legge 4 aprile 1935 n. 454, e maggiorato ai sensi dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1952 n. 4436, viene determinato in relazione all'importo dei progetti esibiti ai competenti Uffici del genio civile nel termine di cui all'art. 2 della cennata legge n. 4436. Il valore dei fabbricati, agli effetti della determinazione del limite massimo del sussidio, è stabilito con i coefficienti di maggiorazione di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933 n. 11, tenendo conto della categoria del Comune alla data dell'inizio dei lavori. L'inosservanza delle prescrizioni dell'Ufficio del genio civile di cui al terzo comma del presente articolo è punita ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

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